GESTIONE DELLE MANCE: la nuova tassazione

La domanda (comune) a cui vogliamo dare risposta in questo articolo è: le mance sono tassate oppure no? Ma anche: nella gestione delle mance valgono le classiche norme fiscali? Oppure le mance hanno una tassazione specifica? E, nel caso in cui lo fossero, come vengono tassate?

In questo senso sono state introdotte importanti novità, che emergono dal testo della legge di Bilancio 2023. Vediamole insieme.


COME FUNZIONAVA PRIMA LA GESTIONE DELLE MANCE

Nel 2021 la Corte di Cassazione aveva espresso parere opposto all’Agenzia delle Entrate.

Questa sosteneva che sulle donazioni (quindi anche sulle mance) non era necessario applicare nessuna tassazione.

Invece, con la sentenza del 30 settembre 2021, la Corte aveva dichiarato che anche le mance in banconote e monete dovevano essere sottoposte a tassazione Irpef.

La gestione delle mance è rientrata quindi da quel momento in poi nella voce di reddito da lavoro dipendente, e vi dovevano essere applicate le aliquote progressive dell’Irpef (quando dichiarate).

Data l’elevata tassazione, ci si è resi conto negli ultimi anni che in questo modo si scoraggiavano dipendenti e datori di lavoro a dichiarare le mance, andando invece a favorire il guadagno in nero. E quindi…


COSA DICE LA NUOVA LEGGE

Costituendo reddito da lavoro subordinato, le tasse sulle mance che il cameriere o il barista paga al Fisco dovrebbero come abbiamo visto essere quelle ordinarie Irpef (in base agli scaglioni di reddito).

Ma nel nuovo testo di bilancio 2023 si trova scritto che le mance, pur essendo sempre rientranti nelle voci di reddito da lavoro dipendente, saranno sottoposte da qui in avanti ad un regime di tassazione sostitutiva e di favore.

I lavoratori non si vedranno così applicate le aliquote progressive dell’Irpef.

Nello specifico: con l’art. 1 Commi Da 58 A 62 Della Legge N. 197/22 (Legge Di Bilancio 2023) si è introdotta un‘imposta del 5% sulle mance percepite dal personale dei settori ricettivi (esempio: hotel) e di somministrazione di alimenti e bevande (esempio: ristoranti).

Inferiore, quindi, rispetto alla tassazione “tradizionale”.

Inoltre, con Risoluzione numero 16 del 17 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha indicato gli specifici codici tributo per il versamento con modello F24 delle imposte sulle mance.

Quindi i lavoratori del settore turistico-alberghiero (come ad esempio camerieri, baristi, receptionist,…) hanno possibilità di usufruire di un regime sostitutivo di tassazione per le mance corrisposte dai clienti.

A far data dal 1° gennaio 2023:

le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.

Finalità della norma è ovviamente quella abbassare il carico fiscale e agevolare un’occupazione regolare nel settore della ristorazioni, contribuendo all’eliminazione del pagamento in nero.

Il suddetto regime di tassazione può non essere applicato soltanto previa espressa rinuncia del contribuente. In questo sarà chiamato ad inserire in dichiarazione quanto percepito a titolo di liberalità (come appunto previsto dall’art. 51 del TUIR).


ECCEZIONI

Attenzione però: l’imposizione sostitutiva potrà valere entro il limite del 25% del reddito incassato nell’anno di riferimento.

Per l’altra parte del reddito continuerà a valere invece l’assoggettamento ordinario all’Irpef.

Infine di questa aliquota al 5% potranno usufruire soltanto i lavoratori dipendenti che non abbiano superato, nell’anno precedente, i 50.000 euro. 


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